Buoni fruttiferi postali – Confconsumatori: pesa il silenzio di Mef, Cdp e Poste

Parma, 19 luglio 2021 – Un silenzio che appare assolutamente ingiustificato: è ancora senza risposta la lettera inviata da Confconsumatori a Mef, Cdp e Poste lo scorso 14 maggio per conoscere il motivo della mancata esecuzione dei lodi arbitrali di Banca d’Italia, nonostante centinaia di decisioni arbitrali e diverse sentenze ottenute in materia di della serie Q/P. Ad oggi, infatti, non è giunta alcuna risposta da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa Depositi e Prestiti e Poste: migliaia di consumatori attendono di capire perché non arrivano i rimborsi dopo le pronunce favorevoli dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

CONTINUANO LE VITTORIE – Nel frattempo, Confconsumatori, rispondendo all’esigenza di migliaia di associati alle prese con i BFP della serie Q/P, ha proseguito con l’opera di monitoraggio della giurisprudenza in vista di un massiccio ricorso alle vie giudiziarie, che, però, l’associazione auspica venga evitato, per scongiurare il rischio di intasamento dei tribunali. Recentemente, anche il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 18 maggio scorso, ha confermato l’orientamento favorevole al consumatore. “Qualora il Buono Postale Fruttifero della serie Q/P sia sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del DM 13.06.1986, – si legge nella sentenzala liquidazione degli ultimi 10 anni deve avvenire secondo i rendimenti indicati a tergo del titolo, in ossequio al principio stabilito dalle SS UU n. 13979/2007, e non secondo il citato DM. Per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, il conflitto tra norme di grado diverso impone la disapplicazione del DM 23/06/1997 in quanto confliggente con la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96), con la conseguenza che, in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto sul rendimento dei Buoni Postali Fruttiferi serie Q/P, il momento impositivo va individuato all’atto della liquidazione e non anticipatamente anno per anno. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi deve avvenire al lordo della ritenuta e non al netto”. 

SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE – Per Confconsumatori si impone, dunque, una immediata risposta pubblica da parte degli enti interessati perché il loro silenzio è assurdo ed irriguardoso per i cittadini risparmiatori. In attesa di ricevere spiegazioni o proposte che evitino il moltiplicarsi del contenzioso in tribunale, prosegue senza sosta l’attività delle sedi Confconsumatori sia per l’assistenza ai malcapitati risparmiatori (che confidano in quanto scritto nei buoni cartacei) sia per convincere gli interlocutori quanto meno a conformarsi alle decisioni di Banca d’Italia. I consumatori interessati, possono rivolgersi all’associazione attraverso la casella risparmio@confconsumatori.it oppure tramite le sedi territoriali i cui recapiti sono elencati qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.