La Legge 30-12-2018 n. 145 istituiva, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (F.I.R.), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che avevano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16-11-2015 e prima del 01-01-2018. Tale fondo, gestito da C.O.N.S.A.P. S.p.a., interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, aveva una dotazione iniziale di 525 milioni/euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni/euro.
Ad oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al F.I.R. abbiano effettivamente ottenuto l’indennizzo, fissato in una somma pari al 30% della somma spesa per l’acquisto delle azioni – e al 95% per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, poi andate in liquidazione, fino ad un massimo di 100.000 euro. Infatti, delle 144.245 domande di accesso al F.I.R., circa 4.000 risulterebbero, ad oggi, ancora in fase di istruttoria.
Oltre a ciò, risulta che la somma stanziata e pari a 1.575 milioni/euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni/euro.
Per tale motivo, le associazioni dei risparmiatori già componenti della Cabina di regia istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’elaborazione della legge in materia di indennizzi ai risparmiatori, forti delle rassicurazioni fornite in campagna elettorale dai rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, invitano il Governo appena insediatosi e la politica tutta a portare a termine il lavoro iniziato nel 2018 e, quindi, a:
(1) intervenire presso C.O.N.S.A.P. S.p.a. al fine di velocizzare e portare a termine l’esame delle domande di accesso al F.I.R. ad oggi ancora in fase di istruttoria, procedendo quindi alla corresponsione dell’indennizzo;
(2) intervenire in via legislativa al fine di dirimere la situazione di quei risparmiatori che, nella propria domanda di accesso al F.I.R., hanno commesso errori in ordine alla dichiarazione circa il proprio patrimonio e/o reddito, non venendo, per ciò solo, ammessi alle prestazioni del F.I.R., e/o hanno commesso errori materiali, ottenendo un indennizzo inferiore rispetto a quanto previsto per legge. Il diritto di tali risparmiatori ad essere riammessi alle prestazioni del F.I.R. e/o ad ottenere l’indennizzo nella misura prevista dalla legge è già stato sancito da diversi T.A.R., tra cui quelli del Lazio e del Friuli Venezia Giulia;
(3) stabilire, come del resto già previsto dalla Legge 30-12-2018 n. 145, art. 1, commi 496 e 497, che la somma residua e pari a circa 500 milioni/euro venga distribuita, terminato l’esame delle domande di accesso al F.I.R. ad oggi ancora in fase di istruttoria e proceduto quindi alla corresponsione dell’indennizzo, tra i risparmiatori che hanno avuto accesso al F.I.R..;
(4) intervenire in via legislativa al fine di dirimere la situazione di quei risparmiatori la cui domanda di accesso al F.I.R. è stata rigettata poiché gli stessi avevano già percepito, all’esito di procedimento avanti il Giurì Bancario e/o l’Arbitro per le Controversie Finanziarie, un indennizzo pari a quello che sarebbe stato riconosciuto all’esito della domanda di accesso al F.I.R.; anche a tali risparmiatori andrà riconosciuta l’ulteriore somma a titolo di indennizzo di cui al precedente punto (3);
(5) convocare il tavolo tecnico, in precedenza istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo scopo di affrontare i temi di cui alla presente missiva ed altre varie ed eventuali questioni in tale materia.