Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative collettive a tutela dei consumatori è ora all’esame del Parlamento con un timing serrato. Le azioni rappresentative, collocate nel Codice del consumo, partiranno dal 25 giugno 2023 e viaggeranno in parallelo con le azioni di classe, disciplinate dal Codice di procedura civile. Oggi le AACC*, in audizione con le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, commercio e turismo della Camera, hanno presentato alcune richieste di modifica, necessarie per assicurare un adeguato livello di tutela dei consumatori e per recepire correttamente la direttiva.
“Le class action – ha commentato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori – sono un tipo di azione difficilmente amalgamabile col sistema giuridico italiano, il tutto è aggravato da una normativa complicata – per le azioni di classe domestiche – che espone l’associazione proponente a costi e rischi di soccombenza inimmaginabili. Tant’è vero che dopo anni lo strumento è difficilmente praticabile e le azioni a buon fine si contano veramente sulle dita di una mano. Adesso il legislatore sta commettendo gli stessi errori, così da rendere difficilmente proponibili, anche le azioni di classe transfrontaliere. Tuttavia, l’azione granitica ed unita di tutte le associazioni dei consumatori italiane, che con un documento unitario hanno chiesto a Camera e Senato delle profonde modifiche normative, auspica un intervento legislativo del Parlamento saggio ed equo”.
Le richieste di modifica delle associazioni dei consumatori
Provvedimenti compensativi: l’azione di classe semplificata e il risarcimento diretto (opt-out)ù
La conferma del meccanismo dell’opt-in (che rimanda alle disposizioni che regolano l’azione di classe) rappresenta per le AACC una grande occasione persa, considerato che la direttiva consente che l’azione di classe prescinda dalle adesioni dei singoli. Nelle controversie di limitato valore individuale, il meccanismo dell’adesione comporta che i risarcimenti aggregati siano sempre inferiori al danno collettivo. Qualora il danno individuale sia contenuto, ma estremamente diffuso, è improbabile che un elevato numero di consumatori aderisca all’azione. Ne è la riprova la vicenda della fatturazione a 28 giorni nelle offerte di telefonia fissa, dove, la mancata automatica attuazione della restituzione dei giorni erosi e il riconoscimento del diritto ai soli consumatori che ne facciano richiesta (con un meccanismo simile all’opt-in) hanno determinato un numero di richieste inferiore al 10% degli aventi diritto. Le associazioni ritengono necessario prevedere un sistema che assicuri, dove possibile, l’integrale risarcimento diretto di tutti i danneggiati anche se non aderenti all’azione rappresentativa.
Informazioni sulle azioni rappresentative a carico del professionista
La direttiva europea prevede l’obbligo per il professionista che commette la violazione di informare i consumatori sulle azioni pendenti che lo riguardano anche per consentirne l’adesione (per le azioni regolate dal sistema dell’opt-in) o il recesso (nei sistemi con il meccanismo dell’opt-out). Le disposizioni nello schema di decreto non prevedono questo obbligo e non impongono al professionista di fornire informazioni anche nel corso delle azioni. Le AACC ritengono che, con la decisione che accoglie l’azione rappresentativa proposta, il tribunale debba in ogni caso condannare il professionista ad informare della decisione definitiva, a proprie spese, tutti i consumatori interessati con mezzi appropriati alle circostanze ed entro limiti di tempo prestabiliti e, dove possibile, mediante comunicazione individuale.
Provvedimenti inibitori: valutazione di ammissibilità e sospensione del giudizio
Lo schema di decreto anche per i provvedimenti inibitori prevede un filtro di ammissibilità e la facoltà di sospendere l’azione in presenza di un giudizio pendente davanti ad un’autorità nazionale di regolamentazione o al giudice amministrativo. Queste novità, non imposte dalla direttiva, sono prive di giustificazione per le azioni inibitorie che non richiedono l’adesione del consumatore al giudizio e non necessitano quindi del filtro di ammissibilità che avrebbe il solo effetto di rallentare l’azione che ha la finalità di prevenire o far cessare con sollecitudine la violazione o la sua prosecuzione. Analoghe considerazioni valgono per la sospensione del giudizio. La richiesta delle associazioni dei consumatori è di eliminare la valutazione di ammissibilità e la facoltà di sospendere il giudizio per tutti i provvedimenti inibitori. Analoga modifica sarebbe anche opportuna per i provvedimenti risarcitori in considerazione del numero ristretto dei soggetti legittimati ad agire e dei gravi ritardi creati dal filtro di ammissibilità negli anni passati.
Il giudizio inibitorio provvisorio
La norma richiama il requisito dei giusti motivi d’urgenza, già previsto dal Codice del consumo. Per le AACC non è corretto il recepimento della direttiva che impone agli Stati membri di disciplinare provvedimenti inibitori provvisori svincolati dal requisito dell’urgenza che può portare ad evitabili dubbi e problemi interpretativi. Si chiede quindi che venga eliminato il riferimento ai giusti motivi d’urgenza, in modo da rendere il diritto nazionale coerente con la direttiva ed evitare ostacoli all’adozione di misure immediate e provvisorie.
“Le azioni rappresentative collettive rappresentano un nuovo e importante strumento di difesa giudiziaria risarcitoria che il parlamento Europeo ha deciso di dedicare alle associazioni dei consumatori riconosciute nazionalmente per permettere loro di agire anche senza un mandato specifico da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere al giudice l’adozione dei provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di tutti coloro che hanno subito quello specifico danno. Nessuna delle nostre associazioni ha avuto modo di confrontarsi con il Governo, ma oggi in audizione nelle commissioni parlamentari competenti abbiamo unitariamente presentato le nostre richieste a favore di un’azione vera, forte che garantisca a tutti gli appartenenti ad una classe a prescindere dalla loro adesione all’azione il diritto al risarcimento”.