Parma, 16 gennaio 2023 – Se il consumatore estingue anticipatamente il proprio debito, la banca o la finanziaria devono ridurre proporzionalmente tutti i costi sostenuti per accendere il contratto di finanziamento e rimborsare il cliente. A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, a fine dicembre, ha sancito l’incostituzionalità delle precedenti limitazioni relative ai costi sostenuti dai consumatori: tutte le spese devono essere ridotte proporzionalmente in caso di estinzione anticipata.
LA SENTENZA – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.22, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava solo ad alcune tipologie di costi il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione dei costi sostenuti per accendere un contratto di finanziamento. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (D.lgs 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. «La Corte costituzionale – spiega Grazia Ferdenzi legale di Confconsumatori – ha ravvisato che tale limitazione costituisca una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza Lexitor. In tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia della Ue ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata».
GLI EFFETTI PER I CONSUMATORI – Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (compresi i contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sia per prestiti personali sia per prestiti finalizzati all’acquisto di beni) anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. In particolare, ai consumatori che abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento avranno diritto ad ottenere il rimborso dei cosiddetti costi recurring (es. costi assicurativi e interessi) e costi up front (es. spese istruttorie e commissioni per l’attività di intermediazione).
VIGILARE SUI RIMBORSI – Per Confconsumatori si tratta di una pronuncia molto importante che segna un passo significativo a favore dei consumatori, che avranno, d’ora in avanti, il diritto ad ottenere la restituzione della quota a loro carico dei costi del contratto di finanziamento per il periodo di tempo nel quale non ne hanno goduto. «Confconsumatori – evidenzia Grazia Ferdenzi – è pronta, dunque, ad assistere coloro che abbiano estinto anticipatamente un contratto di credito nel caso in cui, come si teme, banche e finanziarie non si adeguino spontaneamente alla decisione della Corte Costituzionale sui rimborsi dovuti ai consumatori».
I cittadini che necessitano di assistenza possono rivolgersi a Confconsumatori tramite gli sportelli territoriali dell’associazione: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.