Parma, 20 gennaio 2023 – Due recenti sentenze ottenute da Confconsumatori a Grosseto rimettono in discussione le pronunce della Corte di Cassazione, la quale si era espressa a favore di Poste in merito alla questione dell’ingannevolezza dei buoni fruttiferi postali serie “Q/P”, annullando gli effetti di numerosissime precedenti vittorie ottenute dall’associazione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. Ora, però, una nuova speranza per gli intestatari dei buoni Q delusi viene da Grosseto, dove il Giudice ha, invece, condannato Poste al rimborso ritenendo di dover far prevalere “L’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”.
I BUONI “Q/P”: I PRECEDENTI – La vicenda è quella annosa dei buoni fruttiferi postali serie Q emessi su carta intestata della precedente serie P (per questo ribattezzati “Q/P”) e distribuiti senza correggere la stampigliatura relativa ai tassi d’interesse applicati nell’ultima decade (dal 20° al 30° anno). Al momento della riscossione i beneficiari si trovavano applicato un interesse di molto inferiore rispetto a quanto riportato sul buono. Confconsumatori aveva ottenuto, per gli intestatari di buoni Q/P numerose vittorie davanti all’Arbitro Bancario Finanziario e aveva, successivamente, fatto appello al Governo e a Poste, che continuava a negare i rimborsi, per raggiungere un accordo bonario stragiudiziale. La battaglia in tribunale, invece, c’era stata ed era arrivata fino in Cassazione, dove era prevalsa la tesi di Poste, dispensata così dall’obbligo di rimborsare tantissimi italiani che avevano acquistato buoni con modulistica ingannevole.
LE DUE SENTENZE DI GROSSETO – Con due diverse sentenze del 16 gennaio 2023, il Tribunale di Grosseto, Giudice Unico Claudia Frosini, in merito alla questione relativa alla fruttificazione dal 21mo al 30mo anno dei Buoni Postali Fruttiferi si è discostato dalle ultime quattro pronunce della Suprema Corte di Cassazione ritenendo di dover far prevalere “l’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal risparmiatore sulle risultanze letterali del buono postale fruttifero”. Il Tribunale ha evidenziato la tutela dell’affidamento del risparmiatore perché le indicazioni del buono “In mancanza di disposizioni o correzioni in senso contrario legittimavano l’insorgere di un affidamento contrattuale circa l’applicazione di interessi in misura differenziata”. In questi due casi i risparmiatori erano risultati vittoriosi anche dinanzi all’Abf di Banca d’Italia ma Poste non aveva adempiuto alle decisioni dell’arbitro; dovrà farlo adesso a fronte della pronuncia di condanna al pagamento degli interessi convenuti dal 21mo al 30mo anno, oltre agli interessi legali dalla domanda di pagamento dei due risparmiatori sino al saldo.
CONFCONSUMATORI NON SI FERMA – Per Filomena Lisi, componente del direttivo nazionale e coordinatrice della campagna “buono tradito”, “La battaglia di Confconsumatori, a tutela dei risparmiatori, continua in ogni sede, pur confidando in una soluzione negoziale attraverso il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti che, nonostante siano stati più volte invitati a dialogare con le associazioni dei consumatori, non hanno mai risposto”. Le sedi territoriali dell’associazione sono a disposizione per assistere i risparmiatori titolari dei buoni postali; l’elenco con i recapiti è qui: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.