Parma, 3 maggio 2023 – Grande vittoria per un consumatore di Firenze, truffato tramite un assegno circolare risultato contraffatto ma che la Banca, inizialmente, aveva verificato e accettato di incassare. L’uomo – che aveva venduto un’automobile tramite un annuncio pubblicato sul web – è riuscito a ottenere il rimborso di 66.000 euro oltre alle spese della procedura, grazie all’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) che ha riconosciuto la responsabilità dell’Istituto di credito per non avere effettuato tutti i controlli necessari.
ASSEGNO CONTRAFFATTO – L’uomo, dopo avere pubblicizzato la vendita della sua lussuosa autovettura, è stato contattato da un potenziale acquirente. Alla chiusura della trattativa, i due hanno concordato di rivolgersi alla Banca presso cui il venditore era cliente per verificare che l’assegno circolare da 66mila euro emesso a suo favore fosse riscuotibile. La Banca, a seguito di una telefonata con l’Istituto di credito del compratore, ha deciso di provvedere regolarmente all’incasso. Solo dopo pochi giorni, però, è arrivata la brutta sorpresa: si è scoperto che l’assegno risultava in realtà contraffatto e la somma riscossa, a quel punto, è stata stornata dal conto del venditore. La presunta Banca del compratore, infatti, aveva in seguito disconosciuto l’assegno, che risultava riportare serie e numerazioni irregolari.
LA DECISIONE DELL’ABF – Il cittadino, vittima di un vero e proprio raggiro, si è così rivolto all’avvocato Mara Menatti di Confconsumatori Parma, che ha avanzato ricorso di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario. L’Abf, infine, ha accolto le ragioni del consumatore e stabilito la totale restituzione dell’importo indicato nell’assegno. La Banca negoziatrice, infatti, si era limitata a effettuare la verifica tramite una telefonata all’apparente Banca emittente, senza porre in essere le dovute cautele. Per questo, il Collegio Abf territoriale ha deciso di rispettare il principio di diritto del Collegio di Coordinamento, “affermando la responsabilità dell’intermediario negoziatore che abbia dato luogo all’incasso a seguito di bene fondi acquisito per via telefonica e non per iscritto”. Inoltre, ha escluso un concorso di colpa del consumatore alla luce del fatto che, in caso di assegno circolare, “la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell’assegno”. Le truffe come questa, compiute attraverso assegni contraffatti, sono infatti ancora molto frequenti: i cittadini si affidano alla Banca, convinti così di essere del tutto tutelati, ma accade invece che finiscano per perdere, allo stesso tempo, i loro beni e il denaro che gli sarebbe dovuto.
“Siamo soddisfatti per la vittoria ottenuta – dichiara l’avvocato Menatti – perché ancora una volta l’arbitro bancario ha riconosciuto la responsabilità della Banca negoziatrice che, nonostante l’ingente somma indicata a titolo, si è limitata a una mera telefonata“.